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Recensioni su Neotek:
Data:21/10/2016
di: Rosangela »
Assistenza perfetta
assistenza gentile, professionale ed economica. In una parola PERFETTA!!! grazie
Data:25/02/2016
di: Maria Lucia Porri »
SMARTPHONE SONY
Ho portato il mio smartphone per dei problemi di memoria. Intervento veloce e risolutivo per il problema manifestato. In caso di necessità tornerò sicuramente alla Neotek. Lo consiglio.
Data:11/06/2015
di: Alessandro Calamandrei »
Grazie NEOTEK
Utilizzo Neotek per la telefonia sia mobile (H3G) che fissa, per l'ADSL e, recentemente, per la gestione e sviluppo del mio sito internet. Ho scelto NEOTEK per la sertietà, professionalità, competenza e gentilezza di tutto lo staff. >NEOTEK una scelta vincente e molto spesso anche più economica. Provare per diventarne amici :-) Alessandro, titolare FITNESSPOINT Firenze
Soluzioni Privacy
Soluzioni privacy: legge 196/2003
I destinatari della legge sulla privacy
La nuova legge sulla privacy è rivolta a tutti i soggetti (Enti, Aziende, Associazioni, Studi Professionali, etc..), pubblici e privati, che trattano dati personali.
La novità più importante è relativa al campo di applicazione, che non si limita più ai soli dati cosiddetti "sensibili" (relativi ad esempio alle condizioni di salute o giudiziarie dei singoli), ma si estende a tutti i dati che non siano strettamente relativi a chi li detiene, sia su un sistema informatico, o su un registro cartaceo.
Che cosa è la legge sulla privacy
E’ la recente normativa (Decreto Legge N° 196, del 30/06/2003) nota come "Codice in materia di protezione dei dati personali", che recepisce la direttiva europea 58/2002 allineando l'Italia agli altri paesi europei.
Questa legge perfeziona, completa, raggruppa il cammino legislativo effettuato dall'Italia in materia di dati personali a partire dalla legge 675/96, la nota "Legge sulla Privacy".
Cosa sono i dati personali
Sono qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione.
I dati considerati dalla Normativa possono essere riassunti:
- Dati Personali: I dati che permettono l’identificazione diretta dell’interessato.
- Dati identificativi: Dati che consentono di correlare i “Dati Personali” alle persone o enti cui sono relativi; ad esempio, il numero di codice identificativo che permette di associare una determinata fattura al relativo cliente.
- Dati Sensibili: I dati che per loro natura potrebbero essere causa di discriminazioni; ad esempio, dati relativi alla vita ed ai gusti sessuali, al credo politico, alla religione professata, allo stato di salute e così via. Si tratta nella sostanza di quei dati più comunemente considerati degni di protezione da parte della normativa sulla “privacy”, costituenti una sottocategoria dei “Dati Personali”.
- Dati Giudiziari: I dati utili a rilevare la condizione giudiziaria – presente, pregressa o in fase di definizione – di persone fisiche o giuridiche.
Cosa prevede la legge sulla privacy
Prevede che ciascun soggetto tratti i dati personali con canoni di riservatezza, liceità, con finalità compatibili con il reale scopo del trattamento. Inoltre prevede che debbano essere adottate misure tecniche ed obblighi di sicurezza in relazione al grado di sensibilità dei dati trattati ed al contesto tecnologico con cui è effettuato il trattamento.
La normativa riporta una serie di indicazioni generali riguardo ai trattamenti minimi da realizzare: elenca quali siano le finalità primarie che i disposti del decreto legislativo devono garantire rispetto alle informazioni, ovvero:
- La massima riduzione dei rischi di distruzione o perdita: in questo caso deve essere creato un sistema di salvataggio che non si limiti ad un generica copia “una tantum”
- La massima riduzione dei rischi di intrusione di estranei autorizzati tra i dati, tanto per la loro lettura, quanto per il loro utilizzo non consono ai dati stessi.
Cosa fare per tutelare la privacy
- AUTENTICAZIONE PER L’ACCESSO AI DATI: Un sistema di autenticazione per l’accesso ai dati – si tratta della gestione dei codici di accesso – password o simili in particolare – alle macchine ed ai dati; tali password dovranno secondo i dettami del “Disciplinare Tecnico”, essere gestite in modo razionale da un Responsabile, periodicamente aggiornate, ideate secondo criteri di sicurezza – quindi non banalmente adottando date di nascita o nominativi di parenti –
- PROTEZIONE DEGLI STRUMENTI E DEI DATI: La protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; tale protezione si riferisce, in campo elettronico, ad esempio ai cosiddetti “worm” – programmi spia che, inserendosi nel sistema operativo, rendono i computer accessibili dall’esterno per via telematica -, ai virus informatici, agli attacchi da parte di hacker – i cosiddetti “pirati informatici”-. In prima battuta si parla di programmi antivirus e di firewall, che devono essere correttamente installati, settati e regolarmente aggiornati.
- DISASTER RECOVERY: L’adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi, ovvero non semplici copie pur fatte ad intervalli regolari, ma un sistema efficiente e completo per garantire l’integrità dei dati.
- TECNICHE DI CIFRATURA: L’adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale dell’individuo, ovvero tecniche avanzate di protezione applicate direttamente ai dati, qualora essi siano cosiddetti “sensibili”.
- DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA: La tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza, ovvero di un documento all’interno del quale venga descritta e giustificata la politica di sicurezza adottata. In particolare, entro il 31 marzo ciascun anno dovrà essere redatto e aggiornato il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) successivamente da allegare alla relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio dell'azienda (art. 26 dell'allegato tecnico B del TU), a dimostrazione delle misure adottate e della loro adeguatezza alle necessità particolari.
- TUTELA E GARANZIE: Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesta la conformità all’allegato B, disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (art. 25).
Inadempienti e sanzioni
Chiunque omette di adottare le misure minime di sicurezza è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da 10.000 a 50.000 €.
Chiunque produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.